DRAFT REPORT DELLA COMMISSIONE D’INCHIESTA ANIT
La Commissione d'inchiesta sulla protezione degli animali durante il trasporto all'interno e all'esterno dell'Unione ha adottato le seguenti conclusioni:
innanzitutto sottolinea che il trasporto è stressante per gli animali e può avere un impatto potenziale sulla loro salute e il loro benessere.
I requisiti poco chiari del regolamento e l’assenza di definizioni chiare nella legislazione vigente hanno portato a molti dei problemi che riguardano appunto il trasporto degli animali, lasciando spazio a un'applicazione non uniforme delle regole, a maggiori rischi per gli animali e a una concorrenza sleale tra gli operatori del settore.
Inoltre ritiene che il regolamento (CE) n. 1/2005 non tenga pienamente conto delle diverse esigenze di trasporto degli animali in base alla specie, all'età, alla taglia e alle condizioni fisiche, oppure dei requisiti specifici relativi all'alimentazione e all'abbeveraggio.
Accoglie con favore il fatto che la Commissione abbia incaricato l'EFSA di valutare i più recenti dati scientifici disponibili sul benessere delle principali specie di allevamento durante il trasporto e sui rischi per il loro benessere.
Applicazione del regolamento (CE) n. 1/2005
Il regolamento è stato violato o non applicato diverse volte dai paesi membri, sono state numerose le segnalazioni da parte di cittadini e ONG sui problemi riguardanti il benessere degli animali durante il trasporto soprattutto per quanto riguarda i viaggi su lunga distanza e i viaggi verso i paesi terzi. Le denunce presentate alla Commissione sulle presunte violazioni del regolamento (CE) n. 1/2005 evidenziano violazioni sistematiche della normativa.
È stato constatato che le violazioni documentate con maggiore frequenza sono relative a un'altezza libera insufficiente, alla non idoneità degli animali al trasporto, al sovraffollamento, al trasporto a temperature estreme e alla durata del viaggio.
Ha preso atto delle numerose segnalazioni relative a un trattamento scorretto degli animali durante le operazioni di carico e scarico degli stessi, causando loro stress e sofferenze inutili ed ha sottolineato che il sovraffollamento è particolarmente dannoso per gli animali se combinato a una ventilazione inadeguata.
Ha sottolineato che, secondo il regolamento (CE) n. 1/2005, l'allevatore, il conducente e le aziende di trasporto sono responsabili nella stessa misura della valutazione dell'idoneità degli animali al trasporto e le violazioni più comuni al riguardo sono relative al trasporto di animali gravidi, di animali il cui periodo di gestazione abbia superato il 90 %, che a volte partoriscono a bordo, di animali che non riescono a stare eretti e animali con ferite o prolassi.
Procedure di autorizzazione e approvazione dei mezzi di trasporto
Ha espresso profonda preoccupazione per il numero di segnalazioni di veicoli inappropriati utilizzati per il trasporto di animali vivi, via terra o via mare, e riconosce che tra gli Stati membri esistono differenze significative in termini di interpretazione e applicazione della normativa sull'omologazione dei mezzi di trasporto. Inoltre le procedure di ispezione e certificazione per le navi adibite al trasporto di bestiame non sono armonizzate e non prevedono criteri d'ispezione obbligatori, circostanza aggravata dal fatto che i risultati di tali procedure non sono oggetto di comunicazione tra gli Stati membri.
Ha preso atto delle conclusioni cui è giunta la Commissione, ossia che, salvo alcune eccezioni, i sistemi in vigore per l'omologazione delle navi adibite al trasporto di bestiame non sono sufficienti a ridurre al minimo i rischi.
Si compiace dell'intenzione della Commissione di sviluppare, in collaborazione con l'Agenzia europea per la sicurezza marittima, una banca dati dell'Unione europea delle ispezioni delle imbarcazioni, al fine di istituire un registro comune di controlli e consentire così agli Stati membri di visualizzare tutti i controlli precedentemente realizzati su una nave e gli esiti di tali controlli.
Alcuni veicoli adibiti al trasporto su strada non sono strutturalmente adeguati e non garantiscono la sicurezza e il benessere degli animali trasportati, mancano infatti soluzioni nuove e innovative per l'abbeveraggio e l'alimentazione degli animali, sistemi di raffrescamento dell’aria, soluzioni che consentano una migliore sistemazione degli animali vivi nei viaggi su lunga distanza.
L'attuale regolamento (CE) n. 1/2005 non fornisce indicazioni precise circa la tipologia o il numero necessario di dispositivi di abbeveraggio all'interno del veicolo di trasporto.
Per quanto riguarda i casi di emergenza è preoccupante che solo un numero limitato di autorità competenti, trasportatori stradali e organizzazioni di trasporto dispone di piani di emergenza realistici per rispondere a situazioni di emergenza. Inoltre il certificato di idoneità per i conducenti e gli addetti dei mezzi di trasporto ha validità a vita, e non esiste alcun requisito obbligatorio, a livello dell'Unione, che preveda corsi di aggiornamento e l'aggiornamento delle competenze. La formazione e l'istruzione sono essenziali per tutelare il benessere degli animali durante il trasporto.
Controlli, raccolta e scambio di dati
Nonostante l'elevato livello di violazioni delle disposizioni durante il trasporto di animali, la comunicazione di tali violazioni tra gli Stati membri è insufficiente e mancano sanzioni efficaci e dissuasive nei confronti di chi non rispetta il regolamento. I controlli in alcuni Stati membri, specialmente i controlli su strada e i controlli a posteriori sono insufficienti e il sistema di comunicazione è molto complesso.
Ha preso atto del punto di vista della Commissione, secondo cui i nuovi progressi tecnologici nella geolocalizzazione, nei giornali di viaggio elettronici e nel tracciamento elettronico possono consentire una migliore raccolta e analisi dei dati, contribuendo così a migliorare l'analisi dei rischi nonché le ispezioni e i controlli mirati.
Tempi di viaggio e periodi di riposo
Devono essere "prese tutte le disposizioni necessarie per ridurre al minimo la durata del viaggio
e assicurare i bisogni degli animali durante il viaggio". Tuttavia molte autorità competenti spesso approvano e timbrano i giornali di viaggio con tempi di viaggio stimati eccessivamente brevi.
Nonostante l'obbligo di utilizzare le strutture dei posti di controllo per lo scarico, l'abbeveraggio, l'alimentazione e il riposo degli animali durante i viaggi su lunga distanza, i conducenti dei veicoli non sempre effettuano una fermata in linea con i requisiti del regolamento, circostanza riportata in diverse occasioni.
Temperatura durante il trasporto
Il regolamento (CE) n. 1/2005 contiene unicamente una disposizione generale sulla temperatura, non prevedendo indicazioni circa l'indice di temperatura e umidità e circa gli intervalli di temperatura ottimali specifici per specie ed età; tuttavia le temperature elevate sono una delle principali cause di problemi inerenti alla salute degli animali e di sofferenze durante il trasporto. A tal proposito i mezzi di trasporto stradale adibiti ai viaggi su lunga distanza devono essere dotati di un sistema di monitoraggio e rilevazione della temperatura, nonché di
dispositivi per la registrazione di tali dati.
Idoneità al trasporto e animali con esigenze specifiche
Nonostante le disposizioni del regolamento vigente vietino il trasporto di animali considerati non idonei al trasporto, la Commissione ha affermato che la violazione di tali disposizioni è ancora comune nell'UE.
Pone l'accento sulla vulnerabilità degli animali non svezzati e sottolinea che l'attuale limite di età per il trasporto di vitelli è eccessivamente basso; le attuali disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 non sono adatte alle esigenze di tali animali. L'alimentazione degli animali non svezzati durante il viaggio a bordo di camion è tecnicamente impraticabile, e che sono necessarie altre soluzioni innovative.
Disposizioni specifiche relative al trasporto via mare
In assenza di infrastrutture adeguate, l'elevato numero di animali spostati rapidamente e simultaneamente dai camion alle imbarcazioni non consente un'ispezione adeguata dei singoli animali; inoltre molti porti di esportazione non sono dotati di alloggi in cui gli animali possono essere scaricati e in cui possano riposare, soprattutto in caso di ritardi.
Costituisce una buona pratica la presenza di un veterinario per la tratta del viaggio effettuata via mare che possa fornire sostegno agli animali ammalati o feriti a bordo dei veicoli.
Trasporto di animali vivi verso paesi terzi
Ha accolto con favore gli sforzi profusi dalla Commissione per promuovere le norme dell'UE a livello internazionale, nel quadro dell'Organizzazione mondiale per la salute degli animali; le norme relative al benessere degli animali nei paesi terzi assicurano infatti un livello di protezione inferiore a quello previsto dagli standard dell'Unione.
Una volta che il bestiame supera i confini dell'Unione, il rispetto per le norme sul benessere degli animali può essere difficile da garantire, sia durante il viaggio che all'arrivo, non essendo i paesi terzi vincolati dalla legislazione dell'UE; ricorda la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, che ha statuito che le norme dell'Unione sul benessere degli animali sono vincolanti sino alla destinazione finale nei paesi terzi. Inoltre non c’è comunicazione e cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri e quelle dei paesi terzi, in particolare per quanto riguarda l'assistenza reciproca e la condivisione di informazioni.
Riconosce che, attualmente, le autorità dei paesi terzi, i trasportatori e i capitani delle navi non forniscono informazioni di routine sulle condizioni degli animali durante la tratta del viaggio effettuata via mare o sulle condizioni in cui gli animali arrivano a destinazione.
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